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lunedì 18 aprile 2011

Congedi parentali

Congedi parentali
Astensione facoltativa per maternità e paternità
Il congedo parentale (ex facoltativa) spetta per ogni bambino/a, ad entrambi i genitori, anche congiuntamente:
- fino al compimento di 8 anni di età del bambino
- per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a 10 mesi (elevabili a 11 mesi qualora il padre fruisca di almeno 3 mesi di congedo).
Per congedo parentale si intende la possibilità da parte di entrambi i genitori naturali di astenersi dal lavoro facoltativamente e contemporaneamente entro i primi 8 anni di vita del bambino.
Nel caso di parto plurimo, il Testo Unico 151 del 2001 prevede il diritto al congedo parentale per ogni bambino. Un'innovazione importante è data dalla possibilità della fruizione contemporanea del congedo parentale da parte dei due genitori; inoltre il padre può utilizzare il proprio periodo di congedo parentale durante il periodo di congedo di maternità della madre e mentre la madre usufruisce dei riposi giornalieri per l'allattamento.
Hanno diritto al congedo parentale i lavoratori e le lavoratrici dipendenti (esclusi quelli a domicilio o gli addetti ai servizi domestici) titolari di uno o più rapporti di lavoro in atto e le lavoratrici madri autonome per tre mesi. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto in quanto non occupato o perché appartenente a una categoria diversa dai quella dei lavoratori subordinati.

Documentazione da presentare:
Il genitore richiedente deve allegare alla domanda:
- certificato di nascita (o dichiarazione sostitutiva) da cui risulti la paternità o la maternità (i genitori adottivi o affidatari sono tenuti a presentare il certificato di stato di famiglia che includa il nome del bambino e il provvedimento di affidamento o adozione);
- dichiarazione non autenticata di responsabilità dell'altro genitore da cui risulti il periodo di congedo eventualmente fruito per lo stesso figlio. Nella dichiarazione occorre indicare il proprio datore di lavoro o la condizione di non avente diritto al congedo;
- analoga dichiarazione non autenticata di responsabilità del genitore richiedente relativa ai periodi di astensione eventualmente già fruiti per lo stesso figlio;
- impegno di entrambi i genitori a comunicare le variazioni successive.

Anticipazione del TFR (trattamento fine rapporto)
I genitori, anche adottivi o affidatari, che si avvalgono del diritto al congedo parentale possono richiedere l'anticipazione del trattamento fine rapporto (tfr). Ai fini del sostegno economico durante il periodo di utilizzo del congedo parentale, l'art. 5 del Testo Unico prevede che la lavoratrice e il lavoratore a tempo indeterminato possano chiedere l'anticipazione del trattamento di fine rapporto.

Con circolare n. 65/2000, il ministero del Lavoro introduce anche l'assenza per malattia del bambino tra le ipotesi ammissibili per accedere all'anticipazione del tfr da parte dei lavoratori subordinati del settore privato. Ne deriva che queste due ipotesi (congedo parentale e malattia del bambino) sono da aggiungere a quelle previste dall'art.2120, 8°comma, del Codice Civile per quanto riguarda l'anticipazione del tfr.
Anche per questa anticipazione si applicano le regole e le condizioni contemplate dal codice civile. Pertanto, per poter accedere al benefìcio, sono necessari:
- un'anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro di almeno 8 anni;
- il contenimento dell'anticipazione entro il 70% del tfr;
- la possibilità di ottenere l'anticipazione una sola volta nel corso del rapporto di lavoro;
limite annuo del 10% degli aventi diritto e comunque del 4% del totale dei dipendenti.

Sono fatte salve le eventuali clausole di miglior favore stabilite dalla contrattazione collettiva di categoria e aziendale.

L'anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo e i richiedenti dovranno osservare rigorosamente i termini di preavviso (15 giorni) per consentire all'azienda il rispetto della norma. La normativa comunque non precisa quale documentazione occorre produrre a corredo della richiesta di anticipazione e pertanto è sufficiente indicare la data di inizio del congedo che si intendere richiedere.

In relazione alla quantificazione dell'importo del trattamento da liquidare, si deve considerare la funzione di integrazione della retribuzione e di supporto economico all'assolvimento della funzione genitoriale. La richiesta economica al datore di lavoro va quindi commisurata all'integrazione della retribuzione. Qualora si ritenga che le spese da sostenere siano superiori all'ammontare della retribuzione non corrisposta, si dovrà fornire la relativa documentazione probatoria.

L'anticipo del tfr può essere richiesto una sola volta anche in caso di fruizione frazionata del congedo parentale. L'art. 5 del Testo unico prevede inoltre la possibilità di inserire negli statuti delle forme pensionistiche complementari - di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni - l'istituto dell'anticipazione della posizione contributiva maturata, con facoltà di reintegro.
 
19 gennaio 2011
 

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