Fra 2 o 3 anni Silvio Berlusconi potrebbe ritrovarsi a guardare il mondo dalla finestra di una cella; dopo anni di falsi in bilancio, frodi fiscali e corruzioni, potrebbe finire in prigione per una storia di puttane.
Andiamo per ordine. Il gip dice che il premier deve essere giudicato con rito immediato perché le prove sono evidenti. Lasciamo perdere le elucubrazioni di B&C sul gip comunista: è statisticamente impossibile che tutti i giudici che si sono occupati di B. (dal 1994!) siano comunisti. D’altra parte, se B. non ha trovato di meglio che sostenere di aver telefonato in questura perché era convinto che Ruby fosse la nipote di Mubarak, è ovvio che lui e i suoi avvocati sono alla canna del gas quanto a strategie di difesa…
Se le prove sono evidenti, è ragionevole supporre che il tribunale lo condannerà e anche in tempi brevi. Poi appello e Cassazione; ma, se l’assunto iniziale – B. è sotterrato dalle prove – sta in piedi, anche questi dovrebbero concludersi con una condanna. Diciamo che in 2 o in 3 anni B. si becca da 2 anni e 10 mesi a 3 anni e 6 mesi di galera. Questo se gli danno le attenuanti generiche e se stanno bassi con le pene. Secondo l’art. 163 comma 3 del codice penale, chi ha più di 70 anni ha diritto alla sospensione condizionale della pena (non va in prigione) per pene non superiori a 2 anni e 6 mesi. Ma a B. (che di anni ne avrà, a quel punto, 75 circa), minimo minimo, gli toccano – come si è visto – 2 anni e 8 mesi per la concussione e un piccolo aumento (2 mesi?) per la prostituzione minorile (è stato a letto con Ruby quando lei aveva meno di 18 anni). Quindi, di sospensione condizionale della pena non se ne parla.
Vero, c’è l’art. 656 comma 5 del codice di procedura: per pene fino a 3 anni non si va in prigione, c’è l’affidamento in prova al servizio sociale. Dovete ammettere che l’idea di B. affidato a un assistente sociale non è male. Ma… ecco, il problema è il comma 9: la sospensione dell’esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. E quali sono questi delitti? Parecchi e, in particolare, quello di cui all’art. 600 bis del codice penale, la prostituzione minorile: se uno si accoppia con una prostituta minore di anni 18 non può avere l’affidamento in prova; va dritto in prigione. Quindi il giudice dovrà dividere la pena complessiva inflitta a B.: per la concussione, se la pena è inferiore a 3 anni, disporrà l’affidamento in prova (ma potrebbe anche non capitare, 2 anni e 8 mesi sono proprio un prezzo stracciato, la concussione è un reato grave, potrebbero anche ficcargli 4 o 5 anni o anche più). E, per l’aumento di pena relativo alla prostituzione minorile (da 2 mesi a… mah, anche 1 anno ragionevolmente), spedirlo dritto in gattabuia.
Attenzione: qui il comma 1 dell’art. 4 della legge 140 del 2003 che prevede l’autorizzazione del Parlamento per arrestare uno dei loro (per intenderci, come hanno fatto con Cosentino) non si applica. C’è il comma 3: l’autorizzazione non è richiesta se… si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.
Da non crederci. I carabinieri che entrano a Palazzo Chigi e si portano via B. in manette!
Il Fatto Quotidiano, 18 febbraio 2011
Andiamo per ordine. Il gip dice che il premier deve essere giudicato con rito immediato perché le prove sono evidenti. Lasciamo perdere le elucubrazioni di B&C sul gip comunista: è statisticamente impossibile che tutti i giudici che si sono occupati di B. (dal 1994!) siano comunisti. D’altra parte, se B. non ha trovato di meglio che sostenere di aver telefonato in questura perché era convinto che Ruby fosse la nipote di Mubarak, è ovvio che lui e i suoi avvocati sono alla canna del gas quanto a strategie di difesa…
Se le prove sono evidenti, è ragionevole supporre che il tribunale lo condannerà e anche in tempi brevi. Poi appello e Cassazione; ma, se l’assunto iniziale – B. è sotterrato dalle prove – sta in piedi, anche questi dovrebbero concludersi con una condanna. Diciamo che in 2 o in 3 anni B. si becca da 2 anni e 10 mesi a 3 anni e 6 mesi di galera. Questo se gli danno le attenuanti generiche e se stanno bassi con le pene. Secondo l’art. 163 comma 3 del codice penale, chi ha più di 70 anni ha diritto alla sospensione condizionale della pena (non va in prigione) per pene non superiori a 2 anni e 6 mesi. Ma a B. (che di anni ne avrà, a quel punto, 75 circa), minimo minimo, gli toccano – come si è visto – 2 anni e 8 mesi per la concussione e un piccolo aumento (2 mesi?) per la prostituzione minorile (è stato a letto con Ruby quando lei aveva meno di 18 anni). Quindi, di sospensione condizionale della pena non se ne parla.
Vero, c’è l’art. 656 comma 5 del codice di procedura: per pene fino a 3 anni non si va in prigione, c’è l’affidamento in prova al servizio sociale. Dovete ammettere che l’idea di B. affidato a un assistente sociale non è male. Ma… ecco, il problema è il comma 9: la sospensione dell’esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. E quali sono questi delitti? Parecchi e, in particolare, quello di cui all’art. 600 bis del codice penale, la prostituzione minorile: se uno si accoppia con una prostituta minore di anni 18 non può avere l’affidamento in prova; va dritto in prigione. Quindi il giudice dovrà dividere la pena complessiva inflitta a B.: per la concussione, se la pena è inferiore a 3 anni, disporrà l’affidamento in prova (ma potrebbe anche non capitare, 2 anni e 8 mesi sono proprio un prezzo stracciato, la concussione è un reato grave, potrebbero anche ficcargli 4 o 5 anni o anche più). E, per l’aumento di pena relativo alla prostituzione minorile (da 2 mesi a… mah, anche 1 anno ragionevolmente), spedirlo dritto in gattabuia.
Attenzione: qui il comma 1 dell’art. 4 della legge 140 del 2003 che prevede l’autorizzazione del Parlamento per arrestare uno dei loro (per intenderci, come hanno fatto con Cosentino) non si applica. C’è il comma 3: l’autorizzazione non è richiesta se… si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.
Da non crederci. I carabinieri che entrano a Palazzo Chigi e si portano via B. in manette!
Il Fatto Quotidiano, 18 febbraio 2011
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